Per il rilascio del Durc, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, la verifica della regolarità dell'autodichiarazione deve essere definita sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione è stata resa da parte dell'interessato. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 6756, del 2 settembre scorso.
Pertanto, se in tale data sia accertata la condizione di irregolarità, l'eventuale regolarizzazione, correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l'emissione di un Durc di altra tipologia, non potrà essere considerata ai fini dell'attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
L'unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti: al riguardo, si rammenta l'art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, che ha disposto che in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli enti locali e ASL, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva.
Sempre su tale argomento, in precedenza era intervenuto il Tar del Veneto che, con la sentenza n. 486/2014, si era espresso in ordine al momento in cui può ritenersi definitivo l'accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all'invito a regolarizzare l'inadempienza contributiva. Il Tar aveva concluso che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.