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Superbonus 110%, chiarimenti e novità dall’Agenzia delle Entrate

17 Set 2020 | News

Si vanno delineando le caratteritiche del Superbonus previsto dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Una misura valida per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

A CHI SI APPLICA IL SUPERBONUS

Il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con alcuni chiarimenti. In particolare è stato specificato che i titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo possono fruire dell’agevolazione in esame per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali, partecipando alla ripartizione delle spese in qualità di condomini, a prescindere dalla tipologia di immobile posseduto (quindi anche se strumentale / patrimoniale / oggetto dell’attività, altrimenti escluso).
Inoltre rientrano tra i beneficiari anche i familiari conviventi e il convivente di fatto del possessore / detentore dell’immobile. Mentre il proprietario / comproprietari dell’edificio interamente posseduto, composto da più unità distintamente accatastate con relative parti comuni, non rientra nell’ambito di applicazione di quanto disposto per le parti comuni condominiali.

Ricordiamo che le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).

MODALITA’ DELLA DETRAZIONE

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

Tutte le informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate.