Con una comunicazione del 22 giugno 2020 la Commissione europea ha proposto al Consiglio Ue di autorizzare l’Italia a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023. La precedente autorizzazione era limitata al 30 giugno 2020 in quanto l’Italia aveva annunciato l’introduzione generalizzata della fattura elettronica e l’invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri quali misure per contrastare la frode e l’evasione fiscale.
Nella comunicazione della Commissione europea, però, si legge che “secondo le autorità italiane non sarebbe al momento opportuno eliminare completamente la misura relativa alla scissione dei pagamenti” perché “è ancora presto per effettuare una valutazione completa dell’efficacia di tali misure a causa della loro recente attuazione”. La data del 30 giugno 2023 dovrebbe permettere, invece, una migliore valutazione della misura, che è in deroga rispetto alle regole previste dalla normativa comunitaria.
Come funziona lo Split payment
Come noto, il procedimento dello Split payment, disciplinato dal Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 prevede il versamento diretto dell’Iva all’Erario da parte del cliente.
A decorrere dall’1 gennaio 2018, lo Split payment, oltre che nei confronti delle Amministrazioni pubbliche è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti, inseriti negli appositi elenchi stilati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:
- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
- Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
- Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- Società controllate, direttamente o indirettamente, dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui ai punti 1, 2, 3 e 5
- Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui ai punti 1, 2, 3 e 4
- Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini Iva.