Scade il 2 settembre 2019 la moratoria sull’obbligo di adempiere alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per gli esercenti. Pertanto, chi non ha inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro dodici giorni dall’operazione, i dati dei corrispettivi corredati dai «documenti commerciali» emessi da «registratori telematici» a luglio 2019, può evitare le previste sanzioni di legge inviando tali dati entro il 2 settembre 2019 (la scadenza è infatti il 31 agosto, che è un sabato). Una moratoria valida anche per chi ha continuato a emettere i vecchi scontrini (o le ricevute fiscali), anche se dall’1 luglio 2019 sarebbe stato obbligato alla memorizzazione e all’invio dei dati tramite i nuovi registratori di cassa telematici.
Tale moratoria delle sanzioni in merito allo scontrino fiscale elettronico è valida per il primo semestre di vigenza del nuovo adempimento e avrà termine il 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400mila euro, e il 30 giugno 2020 per gli altri. A tali scadenze entrerà in vigore, senza successivi rinvii, il termine dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione prevista dal decreto crescita.
Fino a queste scadenze sarà invece possibile usufruire dei servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e senza registratore telematico continuare a emettere ricevute fiscali e scontrini, registrando l’incasso nel registro dei corrispettivi senza subire sanzioni, purché l’invio dei dati degli incassi avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per qualsiasi informazione a tale riguardo non esitare a contattare la nostra sede più vicina a te o a chiamare il nostro numero verde 800 533060