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Nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro

10 Set 2008 | Sicurezza

Il campo di applicazione
Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Nessuno viene escluso dal Decreto, anzi alcune categorie precedentemente escluse vengono inserite, quali ad esempio i lavoratori autonomi. Si richiamano anche i lavoratori a progetto, i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, i lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro o chi lavora presso la propria abitazione (lavoratore a distanza).

Nuovi obblighi del datore di lavoro
Sono stati ridefiniti gli obblighi del datore di lavoro ai fini della gestione della salute e sicurezza e di questi, quelli considerati maggiormente importanti, non sono delegabili. Vediamo di quali obblighi si parla:

NON DELEGABILI
a) valuta i rischi ed elabora il relativo documento;
b) designa l’RSPP.

DELEGABILI
a) nomina il medico;
b) nomina gli addetti alla gestione delle emergenze;
c) affida i compiti ai lavoratori, considerando le diverse condizioni e capacità;
d) fornisce i DPI;
e) addestra i lavoratori esposti a rischi gravi e specifici;
f) vigila sull’uso dei DPI;
g) richiede al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti;
h) adotta le misure per la gestione delle emergenze;
i) informa i lavoratori esposti a rischi gravi;
j) adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
k) si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazioni di pericolo;
l) consente la verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza da parte dell’RLS;
m) consegna al RLS copia dei documenti per la sicurezza;
n) elabora il documento per i rischi da interferenze in caso di contratti d’appalto;
o) evita che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione;
p) comunica aIl’INAIL i dati degli infortuni;
q) consulta l’RLS in merito agli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro;
r) adotta le misure per la gestione delle emergenze;
s) fornisce il tesserino di riconoscimento nei casi previsti;
t) convoca, nel caso in cui l’azienda occupi più di 15 dipendenti, la riunione periodica;
u) aggiorna le misure di prevenzione in base ai mutamenti aziendali;
v) comunica annualmente all’INAIL il nome del RLS;
w) vigila sulla presenza del giudizio di idoneità relativo alla mansione affidata.

La non osservanza degli obblighi delegabili può essere sanzionata con l’arresto fino agli 8 mesi o con l’ammenda fino ai 10.000 euro mentre per quelli non delegabili si può arrivare, in alcuni casi particolari, all’arresto per 8 mesi o all’ammenda fino ai 15.000 euro.

La delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il preposto

Con la nuova normativa si è definita in maniera dettagliata la figura del preposto e i relativi obblighi.
E stato definito come colui che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Quando presenti, i preposti devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dai richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

La nuova Valutazione dei Rischi
La valutazione deve riguardare tutti i rischi tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, e di provenienza da altri Paesi.

Il documento deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI previsti;

c) il programma delle misure di miglioramento;

d) le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;

e) l’indicazione dei nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente;

f) l’individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici.

Autocertificazione
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono – in attesa della emanazione di procedure standardizzate e semplificate per la realizzazione del documento di valutazione e comunque non oltre il 30 giugno 2012 – autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Informazione, Formazione, Addestramento
Per migliorare ulteriormente, rispetto alla precedente normativa, la formazione dei lavoratori è stato affiancato al concetto di informazione e formazione anche l’addestramento.

INFORMAZIONE
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale:

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;

d) sui nominativi del RSPP e del medico competente;

e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

f) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica:

g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro inoltre deve accertarsi che il contenuto della informazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

FORMAZIONE
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

ADDESTRAMENTO
L’addestramento è definito come il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Si specifica che l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Lavoratori autonomi e impresa familiare
I lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare sono tenuti a:

1) utilizzare le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III;

2) munirsi ed utilizzare i DPI;

3) munirsi del tesserino di riconoscimento, qualora lavorino in regime di appalto o subappalto.

Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Si precisa che l’allegato XVII del decreto – Idoneità tecnico-professionale – indica quali sono i documenti da esibire da parte di un lavoratore autonomo per la verifica della propria idoneità professionale:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Le prime modifiche e proroghe al D.Lgs 81/08

Con l'approvazione in via definitiva da parte del Senato del Decreto n. 97/2008 – “Milleproroghe” –, avvenuta il 30 luglio, si è stabilito – fra l'altro – il differimento al 1° gennaio 2009 dell'obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi secondo le nuove regole del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008).

Il provvedimento stabilisce, inoltre, il differimento al 1° gennaio 2009 di tutti gli obblighi informativi relativi agli infortuni sul lavoro, di qualunque durata.

Infine, il “Milleproroghe” differisce al 1° gennaio 2009 il divieto di effettuare visite preassuntive da parte delle imprese.

Il provvedimento di conversione “Milleproroghe” (e quindi le norme di differimento di cui sopra) è stato pubblicato il 2 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 ed è divenuto efficace dal 3 agosto 2008.

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