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Nuovo Dpcm: stop a feste e sport amatoriali, limitazioni a ristoranti e bar

13 Ott 2020 | News

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con una serie di misure al fine di contenere la nuova emergenza da Coronavirus, mentre il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso una circolare in merito a isolamento e quarantena.

IL DPCM

Il Dpcm 13 ottobre entrerà in vigore il 14 ottobre e avrà validità 30 giorni.

Il Dpcm 13 ottobre 2020 

Allegati al Dpcm con Protocolli e Linee guida 

Le principali misure

Mascherine: obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad esclusione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; dei bambini di età inferiore ai sei anni; dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. È inoltre fortemente raccomandato l’uso anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Sport: è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale, compreso il calcetto.

Feste, cerimonie, ristoranti e bar: divieto per feste private al chiuso o all’aperto e la raccomandazione a ricevere in casa non più di sei persone con cui non si conviva. Le cerimonie civili e religiose, come matrimoni, battesimi, ecc., sono permesse ma con una partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Per ristoranti e bar chiusura alle 24 e dalle 21 qualora non vi sia consumo al tavolo. E’ vietato inoltre qualsiasi assembramento davanti ai locali. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli.

Spettacoli: gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Strutture sanitarie ed assistenzali: è vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Attività professionali e produttive: si conferma l’apertura con il rispetto dei protocolli e delle Linee guida già in vigore. Si devono favorire le modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Si devono incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena.

Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.