E' stata approvata il 3 agosto 2007 la legge n. 123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.
Di seguito evidenziamo le principali novità introdotte.
Sospensione dell'attività imprenditoriale
Il nuovo provvedimento allarga a tutti i settori di attività le misure di contrasto al lavoro irregolare già introdotte dal decreto Bersani nel 2006 per i canteri edili.
Il personale ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro e della A.S.L. potrà adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per le seguenti motivazioni:
1) Accertamento dell'impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
2) Reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell'orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali;
3) Qualora vengano accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.
Tessera di riconoscimento
A partire dal 1° settembre 2007, il personale delle ditte operanti in tutti i settori ove si svolge attività imprenditoriale in regime di appalto o subappalto, dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia e generalità del lavoratore e dati identificativi del datore di lavoro, come già previsto per le aziende operanti nei cantieri edili.
A tale proposito informiamo che presso le sedi della Confartigianato è possibile predisporre i suddetti tesserini di riconoscimento tramite la stampa elettronica di foto e dati, secondo le normative vigenti.
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro ha il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavori delle imprese appaltatrici ed i lavori autonomi.
A tal fine, qualora vi sia affidamento di lavori ad imprese appalatrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera. (dal 25 agosto 2007)
Costi della sicurezza
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori”.(dal 25 agosto 2007)
Rappresentante dei lavoratori
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza territoriale sarà di norma eletto dai lavoratori.
Il datore di lavoro sarà tenuto su richiesta, a consegnare al rappresentante dei lavoratori per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi e copia del registro infortuni. (Sempre a partire dal 25 agosto 2007)
Notizia all’Inail
In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il Pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. (decorrenza 25 agosto 2007)
Costi della sicurezza
Sempre a partire dal 25 agosto, ferme restando le disposizioni in materia di appalti pubblici, anche nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto fra privati, dovranno essere indicati in maniera specifica i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
A tali dati potranno accedere, previa richiesta, i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
Appalti e congruità dei costi della sicurezza
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime
Nei casi di omicidio colposo o lesioni personali gravi e gravissime, commesse con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, è applicata una ulteriore sanzione pecuniaria nonché sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno, in caso di condanna.
Credito di imposta
A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, un credito d'imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Sarà il Ministero del Lavoro a stabilire i parametri di ammissione a tale beneficio.