In vigore dal 19 luglio 2020 la legge di conversione del Decreto Rilancio. Queste le principali conferme e novità introdotte al testo emanato il 19 maggio scorso a sostegno di imprese e famiglie durante il periodo della pandemia da Coronavirus.
Aiuti per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti nella legge di conversione del Decreto Rilancio
È stato confermato il testo dell’articolo 60 del Dcpm 19 maggio (Decreto Rilancio) che autorizza le Regioni, le Province Autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio ad adottare misure di aiuto a sostegno delle imprese al fine di salvaguardare i posti di lavoro ed evitare i licenziamenti. L’articolo 61 del predetto decreto prevede inoltre che gli aiuti di Stato sono concessi entro il 31 dicembre 2020, salvo quelli sotto forma di agevolazioni fiscali, il cui termine di concessione coincide con la data in cui il beneficiario deve presentare la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.
Dispositivi di protezione individuale (Dpi)
Confermato l’articolo 66 in cui si spiega che le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (Dpi) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
Congedo per i genitori lavoratori dipendenti
Introdotte alcune novità in merito al congedo retribuito per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare il legislatore ha deciso di:
- estendere l’arco temporale in cui poter usufruire del congedo (il termine ultimo è stato posticipato dal 31 luglio al 31 agosto 2020)
- introdurre la possibilità di usufruire del congedo anche tramite frazionamento ad ore, esclusivamente per i periodi dal 19 luglio 2020 in poi
I periodi di congedo possono essere utilizzati alternativamente (non nelle stesse giornate) da entrambi i genitori lavoratori conviventi (per un totale complessivo di 30 giorni, anche se ci sono più figli) e possono essere goduti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti al 19 luglio 2020.
Validità del Durc
Con la conversione in legge è stato abrogata l’eccezione alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi relativa ai documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Per effetto di questa deroga alla sospensione, i documenti unici di regolarità contributiva avrebbero conservato validità solo fino al 15 giugno. Con l’abrogazione di tale eccezione, quindi, anche il Durc, come gli altri certificati e attestati, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conserva la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio 2020, salvo proroghe).
Novità nella legge di conversione del Decreto rilancio per il lavoro agile
È stato introdotto, fino alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio 2020, salvo proroghe), il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, oltre ai genitori con almeno un figlio minore di 14 anni, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Coronavirus, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (c.d. lavoratori “fragili”), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Sostegno alle imprese per la riduzione dei contagi
Confermato il contributo straordinario alle imprese da parte dell’Inail, nel limite complessivo di 403 milioni di euro, pari a:
- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti
- 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti
- 100.000 euro per le imprese con più d 50 dipendenti
Tale contributo è destinato:
- alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane
- alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese
- alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali, iscritte nel Registro delle imprese e che hanno introdotto, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, interventi per la riduzione del rischio di contagio mediante l’acquisto di:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.