Come noto esistono alcune fattispecie che consentono la non applicabilità degli Isa. Su tale argomento, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un chiarimento in merito all’utilizzo della causa di esclusione dall’applicazione degli Isa all’inizio attività di impresa.
In particolare l’Agenzia si è soffermata sul caso di un’impresa che ha richiesto la partita Iva a fine 2017 ma che ha cominciato la propria attività nell’anno 2018. Il richiedente aveva posto la questione se anche per il 2018 risultasse esclusa l’applicazione degli Isa in quanto effettivo anno di inizio dell’attività.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che gli Indici non sono applicabili, fra le altre cause, in caso di inizio dell’attività o in una situazione di non normale svolgimento dell’attività. Le istruzioni Isa, in via esemplificativa, indica che si rientra in tale fattispecie quando l’attività produttiva non è iniziata perché, la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore oppure non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività.
Nella risposta dunque l’Agenzia delle Entrate precisa che un soggetto che ha iniziato l’attività nel periodo d’imposta successivo alla richiesta della partita Iva deve indicare la causa collegata con l’inizio attività soltanto nel periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione di inizio attività ovvero può indicare la causa connessa al non normale svolgimento dell’attività per il periodo d’imposta successivo.
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