Confermata per l’anno 2020, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. L’Inps, con la Circolare n. 110 del 29 settembre 2020, ha recepito il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 agosto 2020. L’Istituto, in particolare, precisa che il beneficio può essere fruito con le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza dicembre 2020 (da inviare entro il 1° febbraio 2021). I datori di lavoro possono inviare le relative domande fino al 15 gennaio 2021.
La riduzione si applica o sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali, a carico dei datori di lavoro, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Inps o ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta ai lavoratori a tempo parziale).
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020 hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria, settore artigianato o caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Sono escluse le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.
Per ottenere le agevolazioni i datori di lavoro devono essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi/assicurativi, rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispettare la normativa sul minimale contributivo. Inoltre non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
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