Nella circolare del 20 maggio 2020, l’Inail ha fornito una serie di chiarimenti relativi al contagio da Covid-19 e alla sua equiparazione all’infortunio sul lavoro, con particolare riferimento ad alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica dei casi di contagio.
Il contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro
L’Inail ha chiarito che il contagio da Covid-19, così come accade per le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, viene tutelato quale infortunio sul lavoro e ciò anche alla luce dell’attuale situazione pandemica, da cui deriva un rischio diffuso di contaminazione per tutta la popolazione. I chiarimenti forniti dall’Istituto ribadiscono principi generali già vigenti e avvalorati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla scienza medico-legale. Le patologie contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.
Il Decreto legge del 17 marzo 2020 dispone che l’indennità per l’inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, purché la malattia sia stata contratta nello svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguente astensione dal lavoro da parte del soggetto affetto. La disposizione, che fa riferimento all’attuale situazione di emergenza, dà seguito al principio già affermato dalla giurisprudenza, in virtù del quale l’impedimento legittimante l’attribuzione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, include sia la fisica impossibilità della prestazione lavorativa che la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del dipendente.
I premi Inail e l’infortunio sul lavoro da Covid-19
Stante la precedente indicazione, dunque l’equiparazione del contagio avvenuto sul luogo di lavoro con l’infortunio del lavoratore, e stante la ricostruzione fornita dall’Inail si esclude qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro. La norma, infatti, prevede che “gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese”. Tale scelta deriva dalla considerazione che gli eventi di contagio sono stati qualificati come conseguenza di fattori di rischio non controllabili, né del tutto gestibili da parte del datore di lavoro, come avviene nelle ipotesi di infortuni in itinere.
Le linee guida Inail sugli infortuni per malattie infettive
Indicate nella Circolare Inail del 23 novembre 1995 le linee guida sugli infortuni per le malattie infettive contratte sul luogo di lavoro, adottate sulla base di una giurisprudenza già consolidata, si basano su due principi.
- Il primo attiene alla interpretazione della “causa violenta di infortunio sul lavoro”, di cui fa certamente parte anche l’azione di fattori virali che penetrano nell’organismo umano e ne determinano l’alterazione dell’equilibrio fisiologico, purché tale azione sia in rapporto di causa-effetto con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
- Il secondo, invece, riguarda l’onere della prova del nesso causale e si chiarisce che “la mancata dimostrazione dell’episodio specifico di penetrazione nell’organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa”.
Pertanto, il riconoscimento dell’origine lavorativa del contagio si basa su un giudizio di “ragionevole probabilità” e resta del tutto estraneo a considerazioni inerenti all’imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro e che possano aver provocato il contagio. La presunzione, però, mentre è sufficiente ai fini dell’indennizzo Inail, non lo è ai fini di poter affermare anche una responsabilità del datore di lavoro, sia sotto il profilo penale che sotto quello civile. Al riguardo, infatti, l’Inail nella Circolare in oggetto precisa come non debbano confondersi i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo con quelli riguardanti la responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Questi ultimi devono essere rigorosamente accertati con criteri differenti da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. Per poter affermare anche una responsabilità, penale e/o civile, del datore di lavoro, quindi, resta necessaria la prova del nesso causale e dell’elemento soggettivo, dolo o colpa, della condotta assunta del datore di lavoro.
La responsabilità penale e civile del datore di lavoro
L’Inail ha precisato che la responsabilità del datore di lavoro è limitata ai casi di accertate violazioni agli obblighi derivanti dalla legge o da altre disposizioni inerenti l’adozione delle misure di sicurezza. E, a tal riguardo, possono assumere rilievo le prescrizioni previste dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali volte a contenere, prevenire o quanto meno ridurre il rischio di contagio da Covid-19 la cui mancata osservanza, laddove il lavoratore dimostri il nesso causale tra attività lavorativa e la contrazione della patologia, potrebbe portare ad affermare la responsabilità del datore di lavoro sia sul piano civilistico, sia anche, a seconda del grado delle lesioni riportate dal lavoratore, una sua responsabilità penale essendo, per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, sufficiente l’elemento soggettivo della colpa.