A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 27/04/2009 dell’ articolo 7 decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2/2009; decreto ministeriale 26 marzo 2009, dal 28 aprile 2009 entra in vigore la c.d. IVA per CASSA.
1) SOGGETTI INTERESSATI
Il regime dell’IVA per Cassa è Facoltativo e si può applicare alle imprese (individuali e società) che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 200.000 euro. In caso di inizio attività nell’anno 2009, la previsione di realizzo del volume di affari non deve superare il limite di 200.000 euro.
Sono escluse le imprese che adottano regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, rivenditori di beni usati ecc.ecc.).
2) OPERAZIONI INTERESSATE
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA , che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Sono escluse, di conseguenza, le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori .
Sono altresì escluse, per espressa previsione legislativa, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).
3) LIQUIDAZIONE e VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Il momento dell’effettivo pagamento della fattura diventa quindi il momento fondamentale per individuare il mese o il trimestre nel quale effettuare la liquidazione dell’IVA.
Va tenuto presente che, per espressa previsione normativa tale differimento non può, comunque, essere superiore ad un anno.
4) ADEMPIMENTI
a) Soggetto che emette la fattura e vuole usufruire del regime IVA differita deve indicare sulla fattura la seguente dicitura:
“Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
b) Soggetto che riceve la fattura con IVA differita e recante la dicitura di cui sopra: deve considerare tale IVA a credito nel mese o trimestre di riferimento del pagamento della fattura e non più nel mese o trimestre di riferimento al ricevimento della fattura.
Nel caso di incasso parziale della fattura, l’imposta diventa esigibile ed è detratta nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
ATTENZIONE: il D.M. prevede che le disposizioni cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di 200.000 euro di Volume d’affari. Quindi, durante l’anno va attentamente monitorato tale limite.
5) CRITICITA’
Va considerato che per i soggetti in contabilità semplificata gli incassi e pagamenti non sono annotati nelle scritture contabili. Con l’introduzione dell’iva per cassa, invece, anche tali soggetti dovranno tenere memoria (attraverso, ad esempio, apposite annotazioni sul documento o allegando copia della documentazione bancaria), anche ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, degli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’IVA) di quelle ricevute da parte di soggetti che hanno adottato il citato regime.
L’Agenzia delle entrate ha in corso l’emanazione di apposita circolare esplicativa: si fa riserva di ritornare sull’argomento successivamente al citato documento di prassi.