L’Inps ricorda che è stata confermata, per l’anno 2019, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%, precisando che il beneficio si può fruire entro il 16 marzo 2020 (Uniemens di competenza febbraio 2020).
La riduzione si applica sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali, a carico dei datori di lavoro, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Inps, ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali: non spetta quindi ai lavoratori a tempo parziale.
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi/assicurativi, che osservano le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, che rispettano gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che, infine, rispettano la normativa sul minimale contributivo.
I datori di lavoro possono inviare le relative domande fino al 15 marzo 2020.
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