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Il decreto Milleproroghe 2017 è stato convertito in legge

3 Mar 2017 | Leggi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017 la legge di converzione, con relative modifiche, del decreto legge noto come “Milleproroghe”. La legge è in vigore dall'1 marzo 2017. Riportiamo di seguito alcune novità contenute nella norma, di interesse per i datori di lavoro e sostituti d'imposta.

È disposta la proroga, fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, della vigenza delle attuali disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Il termine della proroga è quindi slittato al 12 ottobre 2017.

Medesima data di proroga, dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, del termine di decorrenza dell'obbligo di trasmettere all'Inail, da parte dei datori di lavoro, la comunicazione a fini informativi e statistici con i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento descritto dal comma 1bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 81-2008.

Prorogata all'1 gennaio 2018 dell'entrata in vigore dell'obbligo di avere in forza un disabile, contestualmente al raggiungimento del limiti di 15 lavoratori computabili, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonche' per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

1 gennaio 2018 è la data in cui scatterà anche l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro. Lo stesso Ministero, con apposito decreto, definirà le modalità tecniche e organizzative della pratica, concernente la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL.

Prorogato fino al 30 giugno 2017 il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata dell'INPS, non pensionati e privi di partita Iva, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017.

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