Dopo le polemiche e le discussioni dei giorni scorsi sulle modalità di verifica del green pass, il ministero ha pubblicato una circolare per chiarire il tipo di controllo in capo agli esercenti.
La circolare stabilisce che gli operatori devono unicamente verificare il possesso della certificazione verde da parte del cliente che intende accedere all’attività.
Per quali attività serve il green pass
In particolare si conferma che la richiesta di esibizione di un documento d’identità può essere fatta in primo luogo da “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni”, notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.
Tuttavia la verifica dell’identità della persona si renderà comunque necessaria anche da parte degli esercenti nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. In questo caso “la verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi… e l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.
Qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, “la sanzione di cui all’art. 13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.
La circolare ribadisce inoltre che il green pass “non è richiesto per i servizi in questione erogati all’aperto, nonchè per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-Covid riguardanti il distanziamento interpersonale” e l’uso delle mascherine.
Scarica la circolare del ministero degli Interni