L’Agenzia delle Entrate, riguardo alle fatture elettroniche e i corrispettivi telematici spediti oltre i termini, fornisce al contribuente tutte le informazioni per poter correggere gli errori.
L’Agenzia trasmette infatti, al domicilio digitale dei soggetti interessati, una comunicazione che segnala l’anomalia. Nella comunicazione è inoltre presente l’invito ad accedere all’area riservata del portale per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del cassetto fiscale e all’interno dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Cosa troverà il contribuente nel proprio cassetto fiscale
In particolare, i soggetti passivi potranno trovare, anche in un elenco in formato excel:
Per le fatture elettroniche:
- l’elenco e il numero delle fatture emesse tardivamente
- il tipo di fattura
- il tipo documento
- il numero della fattura o del documento
- data della fattura o del documento
- data di trasmissione effettiva
- identificativo SDI file
Per i corrispettivi giornalieri:
- l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo
- il numero identificativo dell’invio
- la matricola del dispositivo
- la data di rilevazione
- la data di trasmissione
Come regolarizzare la situazione relativa agli invii tardivi delle fatture elettroniche
I contribuenti che ricevono tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all’Agenzia.
Il contribuente può regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:
- Con il procedimento di ravvedimento operoso e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Ciò a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità o un esito del controllo formale
- Con il procedimento di tregua fiscale, e con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, potrà, inoltre, beneficiare delle riduzioni sanzionatorie, se le anomalie saranno regolarizzate entro il 31 marzo 2023.