È stato prorogato all'1 gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, inizialmente fissato all'1 luglio di quest'anno dalla Legge di Bilancio 2018.
L'articolo 1 del decreto legge in oggetto proroga dunque all'1 gennaio 2019 l'obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori di benzina da parte di soggetti passivi Iva.
Rimane, invece, in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate da soggetti diversi dai distributori stradali di carburanti. Si parla di casi come l'acquisto del carburante da parte del distributore, che riceverà dunque la fattura dalla compagnia petrolifera di riferimento, o l'acquisto di carburante da parte dei privati con contratti di netting, gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere mediante carte “fedeltà” ricaribili, la cui emissione o ricarica andranno documentate con fattura elettronica.
Si ricorda inoltre che, dall'1 luglio 2018, rimane l'obbligo, per i soggetti possessori di Partita Iva che vogliono scaricare il costo mediante la compilazione e la conservazione delle “schede carburante“, di pagare il carburante con mezzi di pagamento tracciabili, utilizzando quindi carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l'addebito diretto su conto corrente.
Di seguito una scheda di sintesi delle decorrenze di legge sulla fatturazione elettronica per i carburanti: