Per l’esterometro 2022 occorre considerare due differenti discipline. Per il primo semestre, infatti, resta l’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati, mentre per la seconda parte dell’anno anche le operazioni estere passeranno dal Sistema di Interscambio.
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La trasmissione dell’esterometro viene svolta con cadenza trimestriale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, e questo fino al 30 giugno 2022.
Le imprese interessate, a partire dall’1 luglio 2022, devono trasmettere i dati, in via telematica, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) nel rispetto dei seguenti termini:
- per le fatture attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi
- per le fatture passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione
Chi è obbligato alla comunicazione
Sono obbligati all’invio dell’esterometro tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano in base al regime di vantaggio e al regime forfetario che, avendo redditi inferiori a 25 mila euro, non saranno tenuti ad emettere fattura elettronica a partire dalla stessa data.
Quali sono le operazioni soggette alla comunicazione
L’obbligo della comunicazione si riferisce alle operazioni svolte:
- nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia
Sono escluse le operazioni per le quali è stata:
- emessa una bolletta doganale (es. importazioni e esportazioni)
- emessa o ricevuta una fattura elettronica, trasmessa mediante SdI