La legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce una serie di obblighi informativi per i soggetti che percepiscono vantaggi economici erogati dagli enti facenti parte la Pubblica Amministrazione ed altri enti assimilati alla stessa.
Chi è obbligato alla pubblicazione della notizia di ricezione di erogazioni pubbliche
I soggetti obbligati a pubblicare, sul proprio o altro sito internet, o in una nota integrativa, sono
- le imprese commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari e minimi)
- gli enti non commerciali (associazioni, ONLUS, fondazioni, ecc..)
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri
Quali informazioni devono essere pubblicate
Devono essere fornite le informazioni relative a: “sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Il beneficio economico percepito è oggetto dell’obbligo pubblicitario a prescindere dalla forma e dalla circostanza che lo stesso sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Qual è l’importo di erogazioni pubbliche oltre il quale scatta l’obbligo di pubblicazione?
L’obbligo si verifica se le agevolazioni ricevute nel corso di un anno sono di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite dei 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, deve quindi essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Di conseguenza scatta l’obbligo se la somma delle singole erogazioni supera la soglia dei 10.000 euro ancorché le stesse prese singolarmente rimangono al di sotto della predetta soglia.
Dove devono essere pubblicati i dati ed entro quale termine annuale?
Le società di capitali che redigono il bilancio nella forma estesa, devono indicarli nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata ed i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (ditte individuali, società di persone) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di ricezione dei contributi.
Quali sono gli aiuti che vanno pubblicati?
Le somme “effettivamente erogate”, quindi occorre adottare il criterio per cassa.
Le disposizioni contenute nelle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, sembrano stabilire che l’obbligo di trasparenza riguardi solo “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
La legge circoscrive l’obbligo ai soli aiuti specifici. Assumono quindi rilevanza i “rapporti bilaterali nei quali un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica, attribuisce un vantaggio ad una specifica impresa”.
Risultano pertanto escluse:
- Le agevolazioni fiscali e previdenziali e le sovvenzioni ricevute” sulla base di un regime generale” ossia:
- Accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni
- Rivolte alle imprese in generale
- Le somme percepite a titolo di:
- Corrispettivo per una prestazione svolta o retribuita per un incarico
- Risarcimento
Come inserire le informazioni
Le informazioni devono essere fornite in forma sintetica con riferimento alla norma di legge. In particolare, le informazioni da riportare sono:
- i dati identificativi del soggetto erogante
- l’importo dell’erogazione ricevuta
- la data di ricezione
- la causale del contributo
L’obbligo non sussiste per: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis; in quanto già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Ciò a condizione che nella Nota integrativa ovvero sul sito Internet/portale digitale sia dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.