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Durc online, valide fino al 15 giugno le dichiarazioni già inoltrate

3 Apr 2020 | News

durc online inpsLa Commissione nazionale per le Casse edili (Cnce), Inail e Inps, in questo momento di emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus, informano che la validità del Documento unico di regolarità contributiva (Durc online) è stata prorogata al 15 giugno 2020. In particolare l’Inps comunica che il Durc “si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione (il Decreto Cura Italia, ndc). Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc on line che riportano nel campo ‘Scadenza Validità’ una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

L’Inps specifica infine che in caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare la funzione di “Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Istituto per eventuali comunicazioni relative alla richiesta, e che la funzione di Consultazione, invece, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente.

Per qualsiasi informazione a tale riguardo non esitare a contattare il nostro ufficio più vicino a te

A chi è rivolto il Durc online

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
  • la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l’esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.