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Dpcm 3 novembre: lockdown dalle 22 alle 5, chiusi i centri commerciali nei week end

4 Nov 2020 | News

Slitta al 6 novembre per divergenze con le regioni l’entrata in vigore del nuovo Dpcm firmato martedì 3 novembre dal Presidente del Consiglio Conte, che sarà valido fino al 3 dicembre. Un decreto che divide l’Italia in tre zone in base alla situazione sanitaria. Ulteriori restringimenti per evitare il lockdown generalizzato. Al momento l’Emilia Romagna dovrebbe essere inserita nelle zona gialla, quella dove valgono le restrizioni generali. 

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La conferenza stampa del Presidente Conte

Il Dpcm 3 novembre va quindi ad integrare il precedente decreto, quello del 24 ottobre. Vediamo cosa cambia.

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Limiti agli spostamenti

Dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
In strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.

Scuole 

Per le scuole secondarie di secondo grado (le superiori) 100% didattica a distanza. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio delle mascherine salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Concorsi

Vengono sospesi i concorsi pubblici, compreso quello della scuola. L’unica eccezione riguarda quelli destinati al personale della sanità.

Centri commerciali

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Attività di ristorazione

Confermate le misure del precedente decreto: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono quindi consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00, resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.

Trasporti

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Cultura

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Chiuse sale giochi, spazi scommesse, sale bingo e casinò, sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

L’Italia divisa in zone

Italia divisa in tre zone: rossa, arancione e gialla. Per la gialla valgono tutte le misure generali, mentre a scendere per le arancioni e rosse verranno introdotte ulteriori restrizioni. Spetta al ministro della Salute definire la suddivisione delle regioni nelle varie zone che varrà per un periodo minimo di 15 giorni, e lo stesso ministro potrà modificarne la destinazione verificando periodicamente (settimanalmente) l’andamento dei dati in relazione ai criteri individuati. La buona notizia è che in qualsiasi zona resteranno aperte parrucchieri ed estetiste.

Zone gialle: valgono le misure generali.

Zone arancioni: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze. E’ vietato ogni spostamento con mezzo di trasporti pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze.
Resteranno chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e – fino alle 22 – la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze. Restano aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Sono sospese tutte le attività sportive non professionistiche anche svolte nei centri sportivi all’aperto, tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. E’ consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione.

Per il resto valgono tutte le regole generali.

Zone rosse (alto rischio): è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sua consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Resteranno chiusi bar, pasticcerie, ristoranti, e tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e – fino alle 22 – la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze. Restano aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

La didattica a distanza in queste regioni varrà anche per la seconda e la terza media (salvo le attività con minori disabili). E’ sospesa la frequenza in presenza a livello universitario e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Sospese tutte le attività sportive non professionistiche.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, pompe funebri e attività connesse, saloni di barbiere e parrucchiere), quindi i centri estetici saranno chiusi.

Sono altresì valide le altre misure di carattere generale.