Il Decreto Semplificazioni è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione lo scorso 19 agosto.
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Decreto Semplificazioni, le principali novità in vigore
Scadenza del modello Lipe del secondo trimestre
È a regime la modifica del termine per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre. La scadenza è ora posticipata al 30 settembre di ogni anno.
A seguito della proroga, quindi, i termini di trasmissione delle comunicazioni sono:
- Primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo): 31 maggio
- Secondo trimestre (aprile, maggio, giugno): 30 settembre
- Terzo trimestre (luglio, agosto, settembre): 30 novembre
- Quarto trimestre (ottobre, novembre, dicembre): 28 febbraio
Modelli Intrastat, la scadenza torna al passato
La Legge di conversione riporta la scadenza per la presentazione dei modelli Intrastat all’Agenzia delle dogane e monopoli al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Viene così ripristinato il calendario vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni facendo riemergere la vecchia scadenza anche per il mese di agosto.
Confermato il limite per il bollo sulle fatture elettroniche
Viene aumentato da 250 a 5.000 euro, a decorrere dall’1 gennaio 2023, il limite per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Ne consegue che, a seguito delle modifiche normative, dal 2023 l’imposta di bollo può essere versata:
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta relativa al secondo trimestre
- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Superato l’obbligo di stampa dei registri contabili elettronici
Con la Legge di conversione viene superato l’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. La norma riguarda la tenuta “e la conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale. Sarà dunque sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.