Il D.Lgs. n. 87/2024, in attuazione dell’art. 20 della Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.
Fra le altre discipline è stata modificata quella sanzionatoria per gli omessi o ritardati versamenti delle ritenute.
A partire dalle violazioni commesse dall’1 settembre 2024, la sanzione base, precedentemente fissata nella misura del 30% dell’importo non versato, scende al 25%.
Rimane confermata la riduzione al 50% della misura della sanzione se i versamenti vengono svolti entro 90 giorni (la sanzione è dunque pari al 12,5%), oltre a quella di maggior favore per i ritardi non superiori a 14 giorni in relazione ai quali la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (la sanzione è dunque pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno).
Tali novità si riflettono anche sull’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, attraverso il quale il contribuente può regolarizzare omessi o insufficienti versamenti di ritenute, beneficiando di una sensibile riduzione delle sanzioni dovute.
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