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Dal 10 gennaio nuovi divieti per chi non è vaccinato

31 Dic 2021 | News

Il Governo ha approvato nella serata del 29 dicembre un nuovo decreto legge, che integra il Decreto Festività del 24 dicembre (in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24/12/2021), aumentando dal 10 gennaio 2022 i divieti per chi non è vaccinato. Inoltre interviene con nuove regole sulla quarantena e riduce le capienze in stadi e palazzetti.

Vai al decreto legge n. 229 del 30/12/2021 

Le misure in sintesi

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (al momento 31 marzo 2022), si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
– alberghi e strutture ricettive;
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– sagre e fiere;
– centri congressi;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto, ad esempio gli stadi, e al 35% per gli impianti al chiuso.