Home » Coronavirus, la Fase 2 per le imprese nel Dpcm del 26 aprile 2020

Coronavirus, la Fase 2 per le imprese nel Dpcm del 26 aprile 2020

28 Apr 2020 | Coronavirus, News

coronavirus Dpcm imprese fase 2Pubblicato il 26 aprile 2020 il nuovo Dpcm del Governo Conte contiene le norme per la cosiddetta Fase 2 per il contenimento dell’emergenza Coronavirus. In particolare l’articolo 2 del Dpcm 26 aprile è dedicato alla ripartenza delle attività economiche. A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .

Coronavirus, la Fase 2 nel Dpcm 26 aprile, che si può consultare integralmente a questo link

Quali sono le attività interessate dalle riaperture nella Fase 2?

Tra le attività artigiane che potranno riaprire il 4 maggio si evidenziano:

  • l’intero comparto delle costruzioni (codici da 41 a 43);
  • l’intero comparto del tessile (codice 13) e della confezione di articoli di abbigliamento (codice 14) e della fabbricazione di articoli in pelle (codice 15), prima limitati ad alcuni specifici settori;
  • la fabbricazione di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (codice 23), che interessa l’attività di ceramisti, vetrai e marmisti;
  • le attività della meccanica (attraverso la riapertura completa dei codici 17, 20, da 22 a 30, 32);
  • la fabbricazione di mobili (codice 31);
  • l’attività di produzione degli orafi (codice 32);
  • le imprese del verde, prima limitate alla sola attività di “cura e manutenzione”, per le quali decade il divieto delle attività di “realizzazione” (codice 81.3);
  • l’intero settore della “riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa” (codice 95) all’interno del quale operano tappezzieri, calzolai,
    antennisti e riparatori di elettrodomestici;
  • le attività di “pubblicità e ricerche di mercato” (codice 73) e i servizi di fotocopiatura (codice 82) che coinvolgono i grafici;
  • le attività di estrazione (codici 07 e 08), il commercio all’ingrosso (codici 45
    e 46) e le attività immobiliari (codice 68).

 

Altre novità introdotte dal Dpcm 26 aprile

  • Vengono allargate le maglie che nella Fase 1 hanno bloccato anche gli spostamenti per motivi economici, consentendo la possibilità di muoversi con maggiore libertà
    nel territorio nazionale. In particolare:

    • il divieto di trasferirsi o spostarsi negli altri Comuni cede il posto al divieto di spostarsi in altre Regioni, facendo sempre salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute;
    • vengono considerati come necessari anche gli spostamenti per incontrare i propri congiunti.
  • Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
  • Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  • Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
  • É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
  • Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  • Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
  • Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
  • Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

 

Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il Presidente del Consiglio Conte ha ricordato che tra gennaio e marzo l’Inps ha accolto 109.000 domande in più di reddito e pensione di cittadinanza, 78.000 domande per il bonus baby-sitting e 273.000 per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie. Inoltre al momento sono stati liquidati quasi 3,5 milioni di euro di richieste per il bonus da 600 euro per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande calcolando anche quelle per la cassa integrazione.  

Per qualsiasi informazione non esitare a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te