Si avvicina la scadenza del 30 giugno per la pubblicità obbligatoria delle sovvenzioni e dei contributi pubblici ricevuti nel corso del 2023.
L’importo annuo complessivo, ricevuto da imprese, associazioni, fondazioni, cooperative sociali e Onlus, secondo il principio di cassa, deve essere superiore a 10.000 euro.
Dove va comunicato l’importo dei contributi pubblici ricevuti
Le imprese che redigono il bilancio comprensivo di nota integrativa sono tenute a pubblicare gli importi e le informazioni relative nella nota integrativa stessa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro imprese, società di persone, imprese individuali etc.), nonché le associazioni, fondazioni, cooperative sociali e Onlus potranno assolvere gli obblighi di comunicazione e trasparenza pubblicando le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti all’interno dei propri siti web, sui propri profili social aziendali oppure sui portali delle associazioni di categoria. In tal senso Confartigianato Bologna Metropolitana è a disposizione delle imprese con una apposita pagina sul proprio sito internet: per maggiori informazioni contatta la tua sede di riferimento.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e “aiuti de Minimis”, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza semplicemente indicando sul sito internet aziendale, su quello della propria associazione di categoria o sui propri profili social aziendali l’esistenza di tali aiuti con un’auto dichiarazione, senza la necessità di pubblicare il prospetto dettagliato dei contributi ricevuti.
Le sanzioni per la mancata pubblicità dei contributi
La mancata pubblicità dei contributi pubblici può Concomportare una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro e la restituzione integrale del contributo ricevuto qualora non si provveda a sanare l’inadempimento entro 90 giorni dalla contestazione.