L’utilizzo in compensazione, nella compilazione del modello F24, di crediti tributari per un importo superiore a 5 mila euro richiede la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità. I soggetti Isa che ottengono un indice almeno pari a 8 sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Irpef, Ires e Irap di un importo non superiore a 20 mila euro.
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità che vi sia congruenza fra il soggetto che appone il visto e quello che trasmette la dichiarazione. A tal fine si ribadisce che possono rilasciare il visto di conformità i seguenti soggetti:
• Dottore commercialista / esperto contabile,
• Consulente del lavoro,
• Perito / esperto tributario iscritto alla data del 30 settembre 1993 nei relativi ruoli tenuti negli archivi della Camera di Commercio e in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria abilitato alla trasmissione telematica
• Responsabile dell’assistenza fiscale di un Caf imprese, nonché, il responsabile fiscale di un Caf dipendenti. Quest’ultimo può rilasciare il visto limitatamente alle dichiarazioni dei soggetti nei cui confronti è già prestata l’attività di assistenza fiscale.
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