L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2 dell'1 marzo 2013 (allegata), dopo un primo intervento (circolare n. 40 del 2012), interviene per precisare ulteriormente i confini della responsabilità
solidale introdotti dall'art. 13-ter del D.L. n. 83 del 2012.
Secondo l'Amministrazione finanziaria è possibile escludere dall'applicazione della norma tutti quei contratti che, per contenuto, non possono essere ricondotti ai contratti di appalto di opere o servizi di cui all'articolo 1655 del c.c.
Al pari devono ritenersi escluse dalla norma anche le mere forniture di beni, anche se citate dal comma 28-ter del D.L. n. 223/2006. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, l'ambito di applicazione della norma è dettato dai primi commi 28 e 28-bis del decreto legge sopra citato, nei quali l'appalto di forniture di beni non è richiamato.
In estrema sintesi, secondo l'Agenzia delle entrate restano fuori dalla norma:
– gli appalti di fornitura di beni;
– i contratti d'opera disciplinati dall'articolo 2222 del c.c.;
– i contratti di trasporto di cui agli articoli 1678 e ss del c.c.;
La circolare, infine, conferma che devono ritenersi esclusi dall'applicazione della norma anche gli appalti sottoscritti dai esclusi i contratti stipulati con i “condomini”. Per integrare la fattispecie, infatti, occorre che entrambe le parti stipulino i contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva.