Il Dpcm 22 marzo, che si applica a partire dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020 e che proroga anche le misure finora vigenti i cui termini di efficacia erano per il 25 marzo, restringe ulteriormente la possibilità di svolgere una serie di attività.
Cosa prevede il Dpcm 22 marzo
- Sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali a esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’allegato 1 (che si trova a questo link Gazzetta ufficiale Dpcm 22 marzo). Si fa presente che il nuovo Dpcm individua in modo puntuale i Codici Ateco ai quali è consentita la continuazione dell’attività con la specifica contenuta nella lett. d) dell’art. 1. In particolare sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite. Il Prefetto potrà sospendere l’attività qualora ritiene la non sussistenza di queste condizioni.
- Per quanto riguarda cantieri e lavori edili, queste attività devono considerarsi ricomprese tra le attività sospese. Riteniamo tuttavia che per singole fattispecie legate a esigenze di pubblica utilità, dette attività possano operare previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, applicando estensivamente quanto disposto dalla lettera d) del Dpcm in oggetto.
Per qualsiasi informazione sul modulo di richiesta al Prefetto puoi contattare il nostro ufficio più vicino a te.
Attività professionali e commerciali nel Dpcm 22 marzo
- Relativamente all’elenco si segnala che alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice Ateco macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro, poiché deve ritenersi che laddove il provvedimento abbia voluto individuare specifiche attività ha puntualmente riportato il codice specifico.
- Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente Dpcm dell’11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile; all’utilizzo di congedi e ferie retribuite per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; all’assunzione di protocolli di sicurezza anticontagio anche con l’adozione, laddove necessario, di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- Per le attività commerciali vale quanto stabilito dal citato Dpcm dell’11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto.
Fino al 25 marzo è consentito, alle imprese che finora potevano lavorare e devono sospendere l’attività, di completare l’attività necessaria alla sospensione compresa la consegna della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.
Quali sono le attività sempre consentite dal Dpcm 22 marzo
Tra le attività sempre consentite si segnala quella di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché dei prodotti agricoli e alimentari. Le imprese le cui attività non sono sospese devono, ovviamente, seguire il Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Attenzione: l’elenco Ateco può subire delle modifiche
L’elenco dei codici individuati nell’allegato 1 al DPCM può essere modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.