Il Decreto Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020, ha previsto alcune novità per gli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla cassa integrazione.
Quali sono le novità riguardanti la Cassa integrazione
- possibilità di richiedere le prestazioni di Cassa integrazione (Cigo) e di Assegno ordinario per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020
- incremento della durata massima dei periodi di trattamento di Cigo e Assegno ordinario. I datori di lavoro interessati possono richiedere i trattamenti, con riferimento a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori
- 5 settimane (dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) esclusivamente a condizione di aver esaurito il periodo di 9 settimane
- 4 settimane per periodi decorrenti dall’1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 14 settimane.
- esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente all’1 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane
- riduzione dei termini entro i quali presentare domanda di Cassa integrazione ed Assegno ordinario. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo (in precedenza il quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di attività lavorativa
- modalità e i termini di presentazione delle domande in caso di richiesta delle prestazioni a pagamento diretto con richiesta di anticipazione da parte dell’Inps nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
- reintroduzione dell’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto da espletare, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva per i datori di lavoro che chiedono la Cigo e Assegno ordinario
- estensione della percezione dell’assegno al nucleo familiare ai beneficiari di Assegno ordinario con causale Covid-19