L’Inps ha di recente fornito le prime indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande per la Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e per gli assegni ordinari, destinati a coloro che sono iscritti al Fondo di integrazione salariale o ai Fondi di solidarietà bilaterale. Tali misure sono inserite nel dettato del Decreto legge del 17 marzo 2020 come ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Quali sono le misure previste per Cassa integrazione e assegni ordinari?
- Il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (Cigo) e all’assegno ordinario (per gli iscritti al Fondo di integrazione salariale, Fis, ovvero ai Fondi di solidarietà bilaterali)
- La possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con la Cigo
- La possibilità di sospensione dell’assegno di solidarietà per le imprese soggette al Fondo di integrazione salariale (Fis) e sostituzione con l’assegno ordinario
- La concessione della Cig in deroga per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, assegno ordinario Fis e Fondi bilaterali di solidarietà)
Come presentare la domanda?
Le domande di accesso alla Cigo o assegno ordinario devono essere presentate esclusivamente in via telematica utilizzando la nuova causale “Covid-19 nazionale”.
Le domande possono essere presentate per una durata massima di nove settimane, nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, per i lavoratori in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal possesso o meno dell’anzianità di lavoro effettivo di 90 giorni.