L’Agenzia delle Entrate ha di recente emanato una circolare contenente alcuni chiarimenti circa il “Bonus negozi e botteghe”, presente fra le misure introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Tra le misure previste per il 2020 vi è uno specifico credito d’imposta, il Bonus negozi e botteghe, a favore degli esercenti attività d’impresa che vale il 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. L’agevolazione spetta sul canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) ma non può essere utilizzato dai soggetti esercenti le attività considerate essenziali negli Allegati 1 e 2 al Dpcm dell’11 marzo 2020.
Bonus negozi e botteghe, quando e come si può richiedere
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato:
- la rilevanza del pagamento del canone di locazione dell’immobile per l’accesso all’agevolazione;
- l’esclusione dal credito d’imposta per
- i contratti di locazione di immobili accatastati in categorie diverse dalla C/1 anche se aventi destinazione commerciale;
- gli immobili utilizzati nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda.
Ulteriori chiarimenti in merito al Bonus negozi e botteghe
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione in esame precisando che:
- si possono considerare le spese condominiali ai fini della determinazione dell’importo su cui calcolare il credito d’imposta, a condizione che le stesse siano espressamente pattuite tra le parti nel contratto di locazione “come voce unitaria con il canone di locazione”;
- in presenza di un contratto di locazione con canone unitario comprendente sia il negozio (C/1) che una pertinenza (C/3), il credito d’imposta in esame spetta sull’intero canone, a condizione che la pertinenza sia utilizzata per svolgere l’attività d’impresa. In tal caso, infatti, come evidenziato dalla stessa Agenzia “la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale”.