In attesa che si formalizzi il regime di detassazione della tredicesima mensilità, il Decreto Omnibus introduce, per il 2024, un’indennità una tantum nota come “bonus Natale”, del valore di 100 euro netti. Il bonus andrà riproporzionato in funzione della durata del rapporto di lavoro ed è a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano i seguenti specifici requisiti
- oggettivi:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro
- capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti e
- soggettivi:
- presenza del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico
- in alternativa almeno un figlio fiscalmente a carico nel caso di nucleo familiare monogenitoriale. Tale circostanza si verifica qualora, alternativamente,
- l’altro genitore è deceduto
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus)
L’indennità deve essere erogata dal datore di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta da parte del lavoratore il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.
Il datore di lavoro può recuperare il credito derivante dall’anticipo dell’indennità, nel Mod. F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.