La norma riguardante l’agevolazione, oggi conosciuta come Bonus investimenti in beni strumentali (ex Super ammortamento) ha subito cambiamenti significativi con l’emanazione della Legge di Bilancio 2020. Novità anche per quanto riguarda la misura dell’Iper ammortamento.
Chi può beneficiare del Bonus investimenti
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito. Unica condizione richiesta è che siano rispettate le normative di sicurezza sul luogo di lavoro e che siano osservati gli adempimenti agli obblighi contributivi dei lavoratori. È importante notare come questa formulazione includa anche i soggetti minimi e forfetari.
Come ottenere il Bonus investimenti
Il credito può essere ottenuto tramite l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi “ordinari”. Dal computo sono esclusi veicoli e mezzi di trasporto, fabbricati e costruzioni. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento “alle disposizioni dei commi da 184 a 194” della Legge di Bilancio
2020. È dunque necessario che il venditore scriva nella fattura tale dicitura, pena il mancato ottenimento del Bonus. Andrà inoltre effettuata una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico tramite modello.
Come funziona l’agevolazione
L’acquirente dei beni potrà, nei cinque anni che seguono l’acquisto, godere di un credito d’imposta pari al 6% annuo da usare in compensazione nel modello F24. I beni non potranno essere ceduti né destinati all’utilizzo in uno stato estero fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’investimento.
Novità anche per l’Iper ammortamento 2020
Nella Legge di Bilancio novità anche per l’Iper ammortamento, che è stato sostituito con un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. Tale beneficio viene infatti ripartito in cinque quote annuali di uguale importo, sugli investimenti materiali, e in tre quote annuali di pari importo, per quello che riguarda gli investimenti immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’acquisto.