Il Presidente dell'INAIL, con Determina n. 330 del 5 novembre 2014, rende nota la modifica del termine per la presentazione, allo stesso Istituto, delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all'articolo 28, comma 4 del DPR n. 1124/1965 e successive modificazioni.
Riassumendo:
– è fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali,
– fermo restando il termine del 16 febbraio di ciascun anno per il pagamento dei premi di assicurazione.
Alla luce di quanto sopra, ipotizzando che non vengano disposte ulteriori modifiche o proroghe:
entro il 16 febbraio 2015 il datore di lavoro dovrà
– calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata 2015) ed il conguaglio per l'anno precedente (regolazione2014),
– conteggiare il premio diautoliquidazionedato dalla somma algebrica della rata 2015 e della regolazione 2014, al netto di eventuali riduzioni contributive,
– pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24”;
entro il 28 febbraio 2015 (anziché il 16 marzo 2015) il datore di lavoro dovrà
– presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni corrisposte nel 2014, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate trimestrali (anziché in unica soluzione) nonché della domanda di riduzione del premio artigiani, utilizzando i servizi telematici “Invio telematico dichiarazione salari” o “ALPI online”.