In vista del 12 marzo, data in cui entrerà in vigore la nuova procedura telematica per la comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 12 del 4 marzo 2016, ha fornito alcune precisazioni sull'ambito di applicazione della suddetta procedura e sulle modalità di compilazione del modello telematico.
In primis per poter comunicare (o revocare) le proprie dimissioni (o la risoluzione consensuale), il lavoratore deve essere in possesso del pin fornito dall'Inps e si registri sul portale Cliclavoro o, in alternativa, deve richiedere l'assistenza di un soggetto abilitato.
Il portale è composto da cinque sezioni, contenenti, rispettivamente, i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere, della comunicazione e del soggetto abilitato, nonché le informazioni che consentono di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo. Quest'ultima, in particolare, consentirà al sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni per l'eventuale revoca.
La nuova procedura telematica si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore (nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno), e ai casi di risoluzione consensuale di cui all'art. 1372, comma 1, del codice civile, ai sensi del quale “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.
La procedura non si applica, invece, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al recesso durante il periodo di prova, ai rapporti di lavoro domestico, alle dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida presso la DTL competente, ai rapporti di lavoro marittimo, alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi giudiziali, sindacali, conciliative, e alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di certificazione di Enti bilaterali, Dtl, province, università.
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