Il cosiddetto “Bonus facciate” è pari al 90% delle spese sostenute nel corso 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi e ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Tali lavori devono essere finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna di edifici esistenti, ubicati in zona A o B.
Quali sono le zone A e B
- le zone (A) con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli stessi
- le aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq
- le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali, che non risultino edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui al precedente numero 3
- le aree destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati
- le aree destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C
- le zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale
A chi è rivolto il Bonus facciate
L’Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito che la detrazione nota come “Bonus facciate” riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Tra i possibili beneficiari troviamo dunque sia i soggetti privati sia quelli pubblici fermo restando che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, i predetti soggetti possono fruire dell’agevolazione in esame a condizione che il reddito conseguito sia assoggettato a Irpef o Ires e non a imposta sostitutiva o tassazione separata.
A quali spese è riferito il Bonus facciate
Il soggetto che intende fruire del “Bonus facciate” oltre a possedere l’immobile oggetto degli interventi al momento di avvio dei lavori deve aver effettivamente sostenuto la spesa per l’intervento agevolato. Al fine di individuare la data di sostenimento della spesa, che per rientrare nel “Bonus facciate” deve essere compresa tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che per imprese, società ed enti commerciali va applicato il principio di competenza.
- rileva l’importo da imputare all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020
- non rileva la data di inizio e fine lavori ovvero la data dei pagamenti.
I lavori agevolati:
- pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio a condizione che rispettino gli specifici requisiti di efficienza energetica
- lavori, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi, a condizione che siano effettuati sulla parte dell’edificio visibile dalla strada o da altro suolo ad uso pubblico
- rifacimento del parapetto in muratura e della pavimentazione dei balconi, quelle per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché quelle per il rifacimento del sottobalcone e del frontalino, in quanto relative ad interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi
- le spese sostenute per le opere accessorie all’esecuzione dei lavori agevolabili tra cui quelle per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e la sostituzione dei pluviali
- restauro dei balconi senza interventi sulle facciate
- gli interventi già iniziati nel 2019 per i quali le spese sono sostenute nel 2020
I lavori esclusi:
- gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
- sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
- ristrutturazione realizzati mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio
- interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno