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Dpcm 11 giugno, quali sono le norme in vigore per la Fase 3

15 Giu 2020 | Coronavirus, News

Giuseppe Conte Dpcm 11 giugno

Il premier Giuseppe Conte firma il Dpcm 11 giugno (fonte Governo.it)

È in vigore dal 15 giugno il Dpcm 11 giugno 2020, valido fino al 14 luglio 2020 compreso, emanato in sostituzione del Dpcm 17 maggio. Tale Decreto, salvi i diversi termini di durata previsti per le singole misure, regola la riapertura di ulteriori attività, tra cui sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri estivi anche per i bambini fino a 3 anni, nonché gli spostamenti sul territorio nazionale e anche fuori dall’Italia.

 

Misure a contenimento del contagio da Coronavirus

L’articolo 1 del Dpcm 11 giugno dispone le seguenti misure di contenimento:

  1. l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. È consentito ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, l’accesso ad aree di gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, purché nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al Dpcm
  2. permesso l’accesso a bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle predette linee guida
  3. è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
  4. dal 12 giugno 2020, gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico
  5. è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e di attività motoria in genere presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento
  6. dal 25 giugno 2020, sarà consentito lo svolgimento di sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport
  7. sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica nei rispettivi territori ed individuino i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi
  8. è consentito lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, con posti a sedere assegnati con prenotazione o prima dell’accesso in sala, e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per ogni singola sala per spettacoli in luoghi chiusi. Restano comunque sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, qualora non sia possibile garantire il rispetto delle condizioni sopra riportate
  9. restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  10. restano sospese fino al 14 luglio 2020 compreso, le fiere e i congressi
  11. è consentita l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
  12. sono consentite le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), centri culturali e centri sociali, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica nei rispettivi territori ed individuino i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, in coerenza con i criteri contenuti nell’allegato 10 al DPCM
  13. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità

 

Confermate dal Dpcm 11 giugno le misure per le imprese

Il Dpcm 11 giugno conferma le misure previste dal precedente decreto del 17 maggio, nel quale era disposta la riapertura, a partire dal 18 maggio 2020, delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona.

Commercio al dettaglio

È consentito lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi siano dilazionati, e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Attività di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Resta altresì consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto, nonché l’attività di ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nell’ambito dei servizi di ristorazione, sono inoltre legittimate a continuare l’attività, con obbligo di assicurare il rispetto della suddetta distanza interpersonale: le mense e il catering continuativo su base contrattuale, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali e negli aeroporti.

Attività professionali

Le attività professionali sono legittimate a continuare. Si raccomanda di seguire alcune semplici regole per il contenimento virale:

  • le attività siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, qualora possano essere svolte al proprio domicilio o a distanza
  • incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
  • assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale
  • incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali