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Bonus botteghe e Bonus locazioni, quali le differenze

10 Giu 2020 | Coronavirus, News

Il Bonus negozi e botteghe e il Bonus canoni di locazione immobili sono stati introdotti dal Governo con i decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, per fronteggiare le conseguenze economiche determinate dall’emergenza Coronavirus. In particolare il Bonus negozi e e botteghe riguarda uno specifico credito d’imposta che agli esercenti attività d’impresa per il canone di locazione del mese di marzo 2020 relativo a un immobile di categoria catastale C/1. Il Bonus canoni di locazione immobili prevede invece, per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, un credito d’imposta calcolato sui canoni di locazione di marzo, aprile e maggio pagati nel 2020. I due bonus non sono cumulabili relativamente alle spese sostenute per i medesimi immobili.

Per qualsiasi informazione relativa ai bonus botteghe e locazioni non esitare a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te

 

Il Bonus negozi e botteghe

Come anticipato il decreto Cura Italia ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, il primo della quarantena. Il riferimento “ai soggetti esercenti attività d’impresa” non consente l’accesso al bonus ai lavoratori autonomi. Il credito d’imposta derivante dal Bonus botteghe spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) ma non per i soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del Dpcm del’11 marzo 2020.

Per poterne usufruire è necessario aver versato la somma dovuta per l’affitto dell’immobile, così come sancito dall’Agenzia delle Entrate, e va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Tale Bonus non verrà conteggiato ai fini Irpef, Ires e Irap.

 

Il Bonus canoni locazione immobili

Più articolare la normativa introdotta nel decreto Rilancio per il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) noto come Bonus canoni locazione immobili. Come per il Bonus negozi e botteghe tale credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile di locazione, leasing e concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività. L’agevolazione risulta pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa. L’indicazione di “immobili non a uso abitativo” esclude dal bonus Bed&Breakfast, case vacanze e affittacamere.

Il beneficio in esame spetta ai soggetti con ricavi o compensi, relativi al 2019, non superiori a 5 milioni di euro, con l’eccezione delle strutture alberghiere e agrituristiche per le quali non si calcola tale limite. Il credito d’imposta è calcolato sull’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione, leasing o concessione riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

 

Cessione del credito a terzi

Si ricorda che entrambi i bonus, non cumulabili fra di loro, possono essere ceduti a terzi nel periodo compreso fra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Va evidenziato che il cessionario può utilizzare il credito anche in compensazione nel mod. F24 e con le medesime modalità previste per il cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi o richiesta a rimborso.