Bonus 600 euro. Il decreto Rilancio comprende, fra le altre misure, informazioni aggiuntive circa l’erogazione delle mensilità di aprile e maggio del bonus in oggetto. Si segnala che il bonus di 600 euro per alcune categorie verrà sostituito dal contributo a fondo perduto. Per qualsiasi informazione non esitare a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te.
Il Bonus 600 euro per autonomi, collaboratori e dipendenti
Il Decreto Rilancio ha rifinanziato per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’Inps).
Il Bonus per il mese di aprile
Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata Inps;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’Inps, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’Inps l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà o è già stata erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda. Segnaliamo che con la pubblicazione del cd. decreto Rilancio il termine ultimo per presentare richiesta per l’ottenimento dell’indennità relativa al mese di marzo è stato fissato al 3 giugno 2020.
Il Bonus per il mese di maggio
Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata Inps che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (Artigiani, Commercianti, Imprenditori agricoli ad esempio) ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
Contributo a fondo perduto
Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo. Sono tuttavia esclusi:
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020, cd. Bonus 600€);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.