Anche il cosiddetto Bonus pubblicità ha subito importanti modifiche per l’anno 2020, grazie all’introduzione del decreto “Cura Italia” e al Decreto Rilancio. Il Bonus pubblicità è uno specifico credito d’imposta, introdotto con il decreto legge 50/2017, è riconosciuto alle imprese, agli enti non commerciali e ai lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
Le novità per il Bonus pubblicità per il 2020
In particolare, per il 2020, è previsto che:
- l’agevolazione venga concessa nella misura del 50% degli investimenti effettuati, con l’emanazione del Decreto Rilancio
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare, così come certificati dalle prenotazioni, va presentata a partire dall’1 settembre e fino al 30 settembre 2020
Quali sono gli interventi previsti nel Bonus pubblicità
L’agevolazione in esame riguarda le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali effettuate su:
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”, iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali), che siano iscritte al Registro degli operatori di comunicazione.
Si evidenzia infine che
- l’ammontare delle spese previste dall’agevolazione va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti
- le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso
Escluse dall’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a televendite di beni / servizi di qualunque tipologia, servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro e, infine, ai servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.