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Coronavirus, le misure in vigore in Emilia-Romagna

28 Apr 2020 | Coronavirus, News

Novità sugli spostamenti e sulle attività produttive e della ristorazione per la regione Emilia-Romagna durante il periodo della Fase 2 per il contenimento del Coronavirus. Di seguito le disposizioni salienti in vigore fino al 3 maggio 2020.

Per qualsiasi informazione non esitare a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te

Gli spostamenti in Emilia-Romagna

  • Sono consentiti solo spostamenti motivati da esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. È vietato trasferirsi o spostarsi in un Comune diverso da quello in cui ci si trova se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza. È vietato spostarsi verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
  • L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse.
  • La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo attraverso una AUTODICHIARAZIONE che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia, con cui dichiara:
    • origine e destinazione dello spostamento, motivazione;
    • di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale
    • di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19
    • di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento.
    •  
  •  Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici.
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria o portare fuori l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, rispettando la distanza di 1 metro da ogni altra persona e restando in prossimità della propria abitazione.
  • È consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori, purchè in prossimità della propria abitazione; ugualmente il genitore può essere accompagnato dal minore per spostamenti motivati da situazioni di necessità e per motivi di salute .
  • Sono consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza.

 

Ristoranti e bar

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su  base contrattuale purchè garantiscano  la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Le stesse disposizioni si applicano a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.

 

Consentita la vendita da asporto

Dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso.

La vendita per asporto deve essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

Le aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Attività produttive

Fatto salvo quanto precedentemente indicato dal 27 aprile possono tornare operative le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all’export e le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria, purché in condizione di rispettare i protocolli sulla sicurezza e inviando una comunicazione ai Prefetti.