La Legge di Bilancio 2020 ha elevato a sette giorni il periodo previsto per il congedo di paternità obbligatorio, specifico per i figli nati o adottati a partire dall’1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. È stata inoltre confermata la possibilità di fruire, da parte del padre, di un’ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre.
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Congedo di paternità, quanto tempo?
Più precisamente, il congedo di paternità obbligatorio è usufruibile per i figli nati, adottati o affidati a partire dal giorno 1 gennaio 2020 e al 31 dicembre 2020, per 7 giorni ed entro cinque mesi dalla nascita, oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale. Per i figli nati o affidati o adottati nel corso del 2019, anche se i cinque mesi successivi all’evento ricadono nei primi mesi del 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo obbligatorio per i soli 5 giorni previsti dalla precedente normativa.
Retribuzione durante il periodo
Durante i giorni di congedo di paternità obbligatorio, e nel giorno facoltativo, l’indennità giornaliera risulta interamente a carico dell’Inps, nella misura del 100% della retribuzione media globale giornaliera. L’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale. Per usufruire dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa