Le imprese che vendono gas fluorurati (F-gas) agli utilizzatori finali devono, a partire dal 25 luglio 2019, comunicare le informazioni relative a tale vendita. Le informazioni da comunicare obbligatoriamente sono relative a: quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute, i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche. Da comunicare sono inoltre la tipologia di apparecchiatura non ermeticamente sigillate contenente gas fluorurati a effetto serra venduta, numero e data della fattura o dello scontrino di vendita.
Questi dati devono essere comunicati per via telematica mediante le funzionalità disponibili nell’area “Comunicazione vendite” della Banca Dati F-gas.
Dal 25 giugno i venditori, iscritti preventivamente al Registro, possono già accedere all’area per la comunicazione dei dati di vendita e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti nonché dei gas e delle apparecchiature vendute. La comunicazione dei dati invece potrà essere effettuata solo a partire dal 25 luglio 2019.