Si comunica che l‘imposta di bollo sulla fattura elettronica non si potrà più assolvere né mediante il contrassegno telematico (acquistato presso le tabaccherie/ricevitorie) né in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. Per le fatture elettroniche il pagamento del bollo deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione.
L’Agenzia delle Entrate riporterà, all’interno dell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del contribuente abilitato a fisco on line/entratel, l’ammontare dell’imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel trimestre con il relativo modello F24. I contribuenti non abilitati, e quelli che non hanno le credenziali per l’accesso diretto all’area riservata, possono assolvere a tale obbligo pagando l’imposta di bollo mediante modello F24 indicando nella sezione erario, l’anno di riferimento e codici tributo a seconda del trimestre di riferimento.
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