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Fisco: come procedere alla rottamazione delle cartelle di Equitalia

11 Nov 2016 | News

Nel recente Decreto legge recante le “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” viene offerta, ai debitori con lo Stato, la possibilità di estinguere alcuni debiti erariali e contributivi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi dimora, inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni intercorrenti fra il 2000 e il 2015.

In particolare si può provvedere al pagamento integrale delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso per le procedure esecutive nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Queste somme posso essere versate anche dilazionando il pagamento in un massimo di quattro rate sulle quali saranno calcolati interessi per dilazione del pagamento nella misura di un 4,5% annuo.

In sintesi il debitore, per poter accedere alla definizione agevolata, deve, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto legge (22 ottobre 2016, quindi entro il 22 gennaio 2017) comunicare a Equitalia (l'agente della riscossione) la volontà di avvalersi dell'agevolazione, indicando eventualmente il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento e assumere, in caso di pendenza di giudizi, l'impegno di rinunciarvi.

Equitalia procederà poi, entro 180 giorni di entrata in vigore del decreto, a comunicare al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'agevolazione, l'ammontare delle rate e la loro scadenza. In ogni caso è stato stabilito che la prima e la seconda rata devono essere pari a un terzo (33,3%) ciascuna della somma dovuta, la terza e la quarta rata devono essere pari a un sesto (16,6%) della somma dovuta. Per quanto riguarda le scadenze, la terza rata non può superare la data del 15 dicembre 2017 mentra la quarta rata non può essere pagata oltre il 15 marzo 2018.

In caso di mancato, o insufficiente, o tardivo, pagamento dell'unica o di una delle quattro rate, la definizione non produce effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di definizione.

Esclusi dai termini della definizione agevolata sono:
• Le risorse proprie dell'Unione europea e l'imposta sul valore aggiunto riscossa durante la fase di importazione.
• Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
• I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
• Le multe, le ammende e le sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
• Le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Se ti occorrono informazioni sulle procedure corrette non esitare a contattare il nostro ufficio più vicino a te.