La Corte di giustizia dell'Unione europea ha, di recente, affrontato la questione dell'autoconsumo in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale. I giudici, nella sentenza “C-229/15 del 16 giugno 2016” hanno specificato che l'obbligo di effettuare l'autoconsumo dei beni non è soggetto alla limitazione temporale prevista dalla direttiva in tema di rettifica della detrazione Iva a credito.
Per quanto riguarda l'imponibile dell'autoconsumo, rimane confermata la rilevazione del “valore” del bene all'atto della cessazione dell'attività. Un dato che “tiene conto dell'evoluzione del valore” dello stesso tra l'acquisizione e la cessazione dell'attività.
In particolare, il caso riguardava il possesso di un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale da 14 anni, per il quale è stata detratta l'imposta. Ciò comporta una cessione soggetta ad Iva, in quanto assimilata a una cessione di beni a titolo oneroso. Nel caso la base imponibile va individuata nel valore dell'immobile determinato al momento della cessazione dell'attività e deve tener conto dell'evoluzione del valore dello stesso tra la data di acquisizione (costruzione) e la data di cessazione dell'attività.
La disciplina nazionale, nel comma 2 punto 5 dell'articolo 2 del Dpr 633/72, determina la cessione di beni, e quindi l'assoggettamento a Iva come “la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione […] anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19”. Si tratta, pertanto, di quei beni, con Iva detratta a monte, che vengono prelevati o assegnati per uso estraneo all'esercizio d'impresa, arte o professione e sono, pertanto, soggetti ad imposta. Per dette operazioni sussistono gli obblighi di fatturazione, registrazione o liquidazione e di dichiarazione. Le stesse concorrono altresì alla formazione del volume d'affari.
Per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare l'Iva, ai sensi dell'art. 13, Dpr n. 633/72, non va fatto più riferimento al “valore normale” dei beni, bensì al loro “prezzo di acquisto” determinato nel momento in cui si effettua il prelievo.