Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto, nell'appostito Dpcm, la proroga per il versamento delle imposte dal mod. Unico / Irap 2016 rivolto ai soggetti coinvolti nell'esercizio di attività sulle quali sono stati elaborati studi di settore.
A eccezione di specifici riferimenti contenuti nel comunicato stampa degli anni precedenti, la proroga dovrebbe riguardare anche: i soggetti minimi / forfetari ed i soci / associati di imprese interessate dagli studi stessi.
I versamenti possono essere quindi effettuati:
– entro il 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione;
– dal 7 luglio al 22 agosto 2016 (il 20 agosto cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga abbraccia anche il versamento del diritto Cciaa 2016. Rimane fissato al 16 giugno e 18 luglio 2016 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti non interessati dagli studi (privati, soggetti ai parametri, ecc.).
La proroga trova applicazione per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016 e, di conseguenza, oltre al versamento del saldo 2015 e dell'acconto 2016 di Irpef, Ire e Irap sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:
• addizionali Irpef;
• saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
• contributi previdenziali (Ivs, Gestione separata Inp, contributi Cipag);
• imposta sostitutiva, regime dei minimi / forfetario;
• cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, Ivia / Ivafe; dovute da soggetti che fruiscono della proroga.