L'incentivo “Giovani genitori”, istituito con il decreto ministeriale del 19 novembre 2010 (art. 2 comma 1), va considerato esteso anche agli studi professionali. Questo è quanto stabilito dal Ministero del lavoro nella risposta data all'interpello numero 16 del 20 maggio 2016 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.
Stante il testo di legge, “le imprese private le società cooperative” che assumono con un contratto a tempo indeterminato un soggetto iscritto nella banca dati “giovani genitori” beneficiano di un incentivo economico una tantum, pari a 5.000 euro per ogni lavoratore assunto, con un limite massimo di 5 lavoratori. L'incentivo vale anche per i contratti trasformati in tempo indeterminato.
Il Ministero ha deciso di dare un'interpretazione estensiva della dicitura “imprese private” sottolineando, in riferimento alla definizione di imprenditore, quanto stabilito dalla sentenza 3897 del 16 giugno 2009 in materia di appalti pubblici, sottolineando la differenza fra la definizione data dalla UE rispetto a quella desumibile dal codice civile. Alla luce di questo il Ministero ritiene possibile utilizzare una nozione di “imprenditore/datore di lavoro” intesa in senso ampio, ovvero connessa a “qualunque soggetto che svolge attivita' economica e che sia attivo in un determinato mercato”, a prescindere dalla forma giuridica assunta. Ne consegue, pertanto, che anche gli studi professionali possono essere ricompresi tra i possibili beneficiari dell'incentivo “giovani genitori”.
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