La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e della Direzione generale dei Sistemi informativi,
dell'Innovazione tecnologica e della Comunicazione, osserva che.
L'instaurazione del rapportodi lavoro intermittente è ammessa:
– nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli articoli 34 e 40 delD.Lgs n.276/2003,
– per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari.
Come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013, il vincolo si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l'eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il vincolo delle 400 giornate, per espressa previsione normativa, non opera nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Al fine di individuare i datori di lavoro interessati dalla suddetta eccezione, il Ministero rimanda ai criteri utilizzati nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie “semplificate”.
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